Rassegna pubblicata il 07/01/2025

RASSEGNA NOTIZIE

1 2025

Articolo n°3

CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2024 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI


Sommario

L'Inps, come di consueto ogni fine d'anno, fornisce indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2024, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, D.M. 7.10.1993);

2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

4) conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;

5) fringe benefits esenti non superiori al limite di 1.000 euro (innalzato nel medesimo periodo a 2.000,00 euro per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) nel periodo d'imposta 2024 (articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR), per la quale si rinvia ai messaggi n. 3884 del 6 novembre 2023 e n. 4027 del 14 novembre 2023 per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica;

6) mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

7) auto aziendali a uso promiscuo;

8) prestiti ai dipendenti;

9) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

10) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

11) gestione delle operazioni societarie.

Inoltre, si riepilogano le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens (oltre che per la gestione pubblica et al.).

Nel rimandare alla lettura della circolare con riferimento ai punti che precedono, per quanto concerne il termine per l’effettuazione del conguaglio vale quanto segue:

- I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2024” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2025), anche con quella di competenza di “gennaio 2025” (scadenza di pagamento 17 febbraio 2025).

- Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2025” (scadenza di pagamento 17 marzo 2025), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2025.

 

Riferimenti: Circ. Inps 23 dicembre 2024, n.108