Articolo n°11
COMPARTO TURISTICO, RICETTIVO E TERMALE: RIDENOMINAZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE
Sommario
Come riportato nella Monografia allegata alla Rassegna notizie n.5/2025, la Legge di Bilancio del 2025 ha confermato con novità, dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, Legge n. 287/1991), del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.
Analogamente a quanto previsto per i periodi d'imposta 2023 e 2024, il sostituto d'imposta, nel corso del 2025, riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito dipendente conseguito nel 2024 (non superiore a euro 40.000), e compensa il credito così maturato nel Mod. F24.
Ciò premesso, il datore di lavoro, al fine di recuperare il trattamento integrativo speciale all’interno del modello F24, dovrà utilizzare il CODICE TRIBUTO già comunicato nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate dello scorso anno.
La risoluzione in esame ridenomina lo stesso. Pertanto, il codice da utilizzare è il “1702”, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”.
Riferimenti: Risoluzione Ag. Entrate 31 gennaio 2025. n.8/E
