Rassegna pubblicata il 26/02/2024

RASSEGNA NOTIZIE

8 2024

Articolo n°2

LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE CHE SONO STATI RESIDENTI ALL’ESTERO E DECORRENZA DELLA DEDUCIBILITA’ DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: I CHIARIMENTI DELL’ADE


Sommario

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una istanza di interpello, ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità dei contributi destinati alla previdenza complementare da parte dei c.d. lavoratori di prima occupazione (ossia quei lavoratori che si sono iscrittI per la prima volta ad una forma di previdenza obbligatoria successivamente al 31 dicembre 2006) qualora siano stati residenti all’estero e qui abbiano versato contributi alla previdenza complementare. A riguardo ricordiamo che, per i lavoratori di prima occupazione, la norma prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro per un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

L’applicazione della norma, ricorda l’Agenzia delle Entrate, presuppone che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione.

Nel caso in esame, l’istante era stato assunto come lavoratore subordinato in Italia, per la prima volta, nell’anno 2013, iscrivendosi in detto anno alla previdenza obbligatoria presso l’Inps, senza, tuttavia, aderire ad alcune forma di previdenza complementare.

Trasferitosi nel 2018 in Austria, dove ha lavorato come lavoratore subordinato sino al 2023, si era iscritto alla previdenza obbligatoria ed aveva aderito alla previdenza complementare in detto Stato.

Dal 1° giugno  del  2023  ha  cominciato  a  lavorare  in  Italia  come  lavoratore  subordinato aderendo ad un fondo di previdenza complementare.

A riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che, partendo dal presupposto che durante la permanenza all’estero il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia, l’“ulteriore plafond di deducibilità” va determinato considerando i primi cinque anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consente all’istante la deducibilità dal reddito dei contributi versati, e pertanto a far data dal 2023.

Riferimenti: Ris. Ag. Entrate, 7 febbraio 2024, n. 30