Articolo n°4
CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO ANCHE PER LA MADRE INTENZIONALE
Sommario
La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Ne consegue che i dieci giorni di congedo obbligatorio riconosciuti al padre e dallo stesso fruibili nell’arco temporale che si estende dai due mesi precedenti ai cinque mesi successivi alla nascita del figlio (o all’ingresso dello stesso nel nucleo familiare in caso di adozione o affido) devono essere riconosciuti anche alla madre intenzionale (e non biologica) nelle coppie dello stesso sesso.
Secondo la Corte costituzionale infatti il diritto in parola è posto ad esclusivo interesse del minore, il quale ha diritto a vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure - la madre biologica e quella intenzionale - che abbiano assunto e condiviso l'impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate legittimamente all'estero. I permessi e i congedi legati alla genitorialità hanno infatti quale ratio la tutela del minore per quanto attiene non solo ai suoi bisogni più propriamente fisiologici, ma anche alle sue esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità. Tale interesse, che coinvolge entrambe le figure genitoriali, prescinde dagli orientamenti sessuali della coppia ed è lo stesso per qualsiasi minore. Un trattamento differente a seconda della composizione della coppia genitoriale determinerebbe un’illegittima discriminazione, che contrasta con i principi di eguaglianza di cui al citato art. 3 della nostra carta costituzionale.
Per tale motivo per la Consulta è manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non riconoscere il congedo obbligatorio, previsto a favore del padre in una coppia di genitori-lavoratori di sesso diverso, alla madre intenzionale di una coppia omoaffettiva composta da due donne.
Si auspica che l'INPS dirami documenti di prassi comunicando l'adeguamento delle proprie procedure.
Riferimenti: Corte cost. 21 luglio 2025, n. 115
